Il Green Pass: cos’è?

La Certificazione verde COVID-19 o Green pass nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il Green pass ha ora validità di dodici mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. È quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato dal capo dello Stato. Il testo dispone inoltre che il «green pass» sia rilasciato «anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino» e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino «alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale».

 

La Certificazione Verde attesta una delle seguenti condizioni:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
  • La guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2
  • l’effettuazione di  un  test antigenico  rapido  o  molecolare,  quest’ultimo  anche  su  campione salivare e nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  circolare  del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2

 

Il Green Pass: dove?

Dal 6 agosto 2021, sulla base del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito in L. 17 giugno 2021, n. 87, il Green Pass deve essere esibito per accedere ai seguenti luoghi:

 

  1. servizi di ristorazione, per il consumo al tavolo, al chiuso (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati);
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
  9. Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino
  10. concorsi pubblici.

Inoltre, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 il Green Pass è richiesto alle seguenti categorie di persone:

  1. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (e delle scuole non paritarie e quello universitario), nonché gli studenti universitari;
  2. chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative esclusi: bambini, alunni e studenti nonché coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
  3. chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;
  4. chiunque accede a mezzi di trasporto a lunga percorrenza;

 

Come verificare il Green pass?

La verifica del Green Pass avviene attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione normativamente prevista come Emergenza coronavirus (App VerificaC19).

Si verifica l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde, nonché le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell’emissione.

 

 

Cosa cambia dal 15 ottobre?

 

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza) a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2.

 

Sono soggetti al controllo del Green Pass tutti gli individui che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

 

SI RICORDA CHE:

Il Green pass deve essere verificato a prescindere dalla durata della permanenza (es. manutentore) o dalle modalità della prestazione sia dipendente che autonoma (presidente CDA, collaboratori familiari ecc)

 

Il controllo deve essere effettuato da uno o più soggetti formalmente incaricati dal Datore di Lavoro.

 

Quali compiti ha il Datore di lavoro?

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo di Green pass.

A tal fine:

  • definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative  per  l’organizzazione  delle verifiche;
  • individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle  violazioni degli  obblighi;

I controlli del Green pass in ambito lavorativo devono essere effettuati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, possono essere rilevati anche a campione, e devono essere prioritariamente effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Ci sono esenzioni al Green pass?

L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021 (30 novembre));
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti esclusi hanno bisogno di maggiori tutele per evitare contagi in ambito lavorativo.

Essi sono i soggetti che, secondo il protocollo condiviso, possono essere valutati come lavoratori fragili, avevano e hanno beneficiato dello smart working e di forme di tutela aggiuntive e di sorveglianza sanitaria speciale.

 

Tamponi a prezzo calmierato

È confermata la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione di prezzi calmierati per i tamponi e l’obbligo per le farmacie di praticare prezzi calmierati.

Il costo fino al 31 dicembre sarà di 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

Tamponi gratis sono previsti, invece, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie certificate, e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

Un datore di lavoro come deve gestire la Privacy con il Green pass?

Sono tenuti ad adeguarsi al Gdpr tutti i soggetti che effettuano trattamenti di dati personali. Anche la mera consultazione di un dato personale costituisce trattamento.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalità operative  per  l’organizzazione  delle verifiche; La procedura deve prevedere delle misure di sicurezza relative al trattamento di dati personali e idonee a garantire la riservatezza dell’interessato anche nei confronti dei terzi (Privacy by Design).

I datori di lavoro individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  delle  violazioni degli  obblighi.

L’incarico va ad integrare l’autorizzazione al trattamento / nomina di responsabile ex artt. 28 e 29 GDPR.

L’atto deve contenere tutti gli elementi idonei a istruire l’interessato sulle specifiche misure di sicurezza.

Va ricordato che l’Informativa sul trattamento dei dati personali:

  • Dovrà essere messa a disposizione degli interessanti e preferibilmente esposta;
  • Dovrà contenere tutti gli elementi di cui all’art. 13 GDPR.

 

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