Durante un temporale non è strano provare timore quando il cielo si accende per un istante e poco dopo arriva il tuono. Lo spavento è ancora maggiore quando ci si trova sotto a una vera e propria tempesta di fulmini.

 

Questo paura atavica, se un tempo poteva essere collegata al rischio di essere colpiti direttamente o alla pericolosità di un conseguente incendio, oggi riguarda soprattutto il rischio di fulminazione nelle nostre abitazioni.

 

I condomini, per via della loro altezza, sono strutture abitative più soggette al bersagliamento dei fulmini rispetto a case private e villette. Inoltre, l’amministratore condominiale ha precise responsabilità e, quindi, è giusto conoscere meglio cosa dicono le norme sulla protezione dai fulmini dei condomini.

 

Inail e rischio fulmini

 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, appunto l’INAIL, prende in considerazione il rischio fulmini anche nei condomini, perché questi edifici sono paragonabili a veri e propri luoghi di lavoro.

 

Di conseguenza, gli amministratori sono assimilati ai datori di lavoro e devono prendere in considerazione proprio il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/08) e in particolare gli articoli 80 e 84.

 

Sul sito dell’INAIL vi è una sezione dedicata alla protezione dalle scariche atmosferiche in cui  viene ribadito un punto fondamentale della legge sopracitata:

“…è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.”

 

L’INAIL, attraverso una selezione a campione, si occupa di verificare gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dopo la prima installazione e partecipa allo sviluppo di studi sulla valutazione delle problematiche relative ai rischi dovuti ai fulmini che colpiscono i luoghi di lavoro.

 

Norma di riferimento per la valutazione rischio fulminazione

 

Prima del 2006 la norma per la protezione contro i fulmini era la CEI 81-4, mentre successivamente il riferimento del settore è divenuto la CEI EN 62305.

 

Il rischio relativo al danneggiamento che il fulmine reca alla struttura viene suddiviso in quattro categorie che considerano la perdita di:

  • Vite umane e danni permanenti
  • Servizio pubblico
  • Patrimonio culturale insostituibile
  • Beni (perdite economiche)

 

Nella norma sono indicati anche i casi in cui è necessaria la valutazione del rischio e come essa deve essere eseguita.

 

Valutazione rischio fulminazione: obbligatorio!

 

La valutazione rischio fulminazione è stata resa obbligatoria dal decreto 81/08, come si può leggere nel passaggio della legge riportato poco sopra, e per questo è richiesto anche all’amministratore di condominio di effettuare una corretta analisi per stabilire se è necessario installare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

 

La valutazione deve essere fatta da personale specializzato che possa rilasciare tutta la documentazione che certifica lo stato di ogni elemento.

 

Le zone del condominio che devono essere prese in considerazione durate il sopraluogo del professionista sono le aree comuni, ovvero tutte quelle di cui è responsabile l’amministratore, anche quando nella struttura non sono presenti lavoratori subordinati.

 

Se la valutazione evidenzia la necessità di installare un impianto a protezione, lo stesso andrà poi mantenuto e verificato periodicamente come previsto dal DPR 462.

 

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